Sentenza 152/2007 (ECLI:IT:COST:2007:152)
Massima numero 31251
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 04/05/2007; Pubblicazione in G. U. 09/05/2007
Massime associate alla pronuncia:
31252
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica - Eccezione di inammissibilità del conflitto per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della 'causa petendi' e del 'petitum' - Reiezione.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica - Eccezione di inammissibilità del conflitto per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della 'causa petendi' e del 'petitum' - Reiezione.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento civile per risarcimento dei danni, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della causa petendi e del petitum. Invero l'atto introduttivo, riportando le dichiarazioni rese dal parlamentare ed esponendo le ragioni che inducono a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni all'autorità giudiziaria, soddisfa entrambe le prescrizioni di cui all'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e cioè l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento civile per risarcimento dei danni, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della causa petendi e del petitum. Invero l'atto introduttivo, riportando le dichiarazioni rese dal parlamentare ed esponendo le ragioni che inducono a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni all'autorità giudiziaria, soddisfa entrambe le prescrizioni di cui all'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e cioè l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
26/11/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26