Sentenza 152/2007 (ECLI:IT:COST:2007:152)
Massima numero 31252
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 04/05/2007; Pubblicazione in G. U. 09/05/2007
Massime associate alla pronuncia:
31251
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per risarcimento dei danni in relazione a dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia - Eslcusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Dichiarazioni non riconducibili ad atti tipici del parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per risarcimento dei danni in relazione a dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia - Eslcusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Dichiarazioni non riconducibili ad atti tipici del parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.
Testo
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perchè possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, laddove, nella specie, nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, cui rinvia la delibera di insindacabilità, non si rinviene alcun riferimento ad atti tipici del parlamentare. Il mero "contesto politico", infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica del 26/11/2003, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata.
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perchè possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, laddove, nella specie, nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, cui rinvia la delibera di insindacabilità, non si rinviene alcun riferimento ad atti tipici del parlamentare. Il mero "contesto politico", infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica del 26/11/2003, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata.
- Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 178/2005.
- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., ex plurimis, sentenze n. 317/2006; n. 28, n. 164, n. 176, n. 196 e n. 235/2005; n. 52/2002; n. 10 e n. 11/2000.
- Sul rapporto tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e il "contesto politico-parlamentare" v., citate, sentenze n. 329 e n. 317/2006 e n. 51/2002.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
26/11/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte