Processo penale - Misure cautelari reali - Riesame - Poteri del tribunale - Impossibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di verificare la sussistenza del 'fumus' del reato contestato dall'accusa - Denunciata violazione dei principi di parità delle parti e di terzietà del giudice - Impropria richiesta alla Corte di interpretare il «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione ed omessa verifica delle effettive preclusioni scaturenti dallo stesso - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, vincolante per il rimettente quale giudice del rinvio, limita i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, "alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di verificare, sulla base dei fatti, per come indicati dal PM e esaminati alla luce delle argomentazioni difensive, se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa". Infatti, la questione finisce per risolversi in un'impropria richiesta alla Corte di interpretare il principio di diritto che il rimettente è tenuto ad applicare, come dimostra il carattere discorsivo del petitum, insuscettibile di tradursi nei contenuti necessariamente specifici di una pronuncia additiva. Inoltre, il rimettente non ha verificato le effettive preclusioni scaturenti dal principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, che si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo, la preclusione, per il giudice del riesame delle misure reali, di un accertamento sul merito dell'azione penale, nell'ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa.