Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione dell'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» e del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» - Determinazione della dotazione finanziaria e relativi criteri di erogazione e di accesso ai predetti Fondi - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta normativa sostitutiva della disposizione censurata - Mancata attuazione 'medio tempore' della stessa - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta dal Governo e accettata dalle Regioni ricorrenti, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione. La disposizione censurata è stata infatti sostituita, senza aver avuto medio tempore attuazione, ad opera del comma 1293 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nell'istituire il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», prevede ora che il 75 per cento della dotazione finanziaria è destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto, «di natura regolamentare», del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- In senso analogo, v., citate, sentenze n. 98 e n. 89 del 2007.