Giurisdizione - Indipendenza e imparzialità del giudice - Soggezione del giudice soltanto alla legge, a tutela della sua indipendenza "esterna" ed "interna" - Principio che non esclude limiti alla potestas iudicandi derivanti da provvedimenti di altri giudici o da atti di altri soggetti. (Classif. 119004).
Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, sancito dall'art. 101, secondo comma, Cost. - unitamente al complesso di quelli collocati nella Sezione I del Titolo IV della Parte II della Costituzione - è posta, tra l'altro, a presidio del principio dell'indipendenza (c.d. "esterna") del giudice da ogni altro potere dello Stato, così come della sua indipendenza (c.d. "interna") da tutti gli altri giudici, dai quali si distingue soltanto per diversità di funzioni, ma rispetto ai quali non si trova in vincolo di soggezione gerarchica.
Il principio dell'indipendenza "interna" del giudice non osta a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente - che è anch'essa parte integrante di quella "legge" a cui il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. - da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti. (Precedenti: S. 375/1996 - mass. 22923; S. 50/1970 - mass. 4941).