Ordinanza 155/2007 (ECLI:IT:COST:2007:155)
Massima numero 31256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 04/05/2007; Pubblicazione in G. U. 09/05/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante l'uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento «del cittadino-utente» - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante l'uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) - Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento «del cittadino-utente» - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero, analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 307 del 2006, con la quale si è affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e che la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione. Inoltre, quanto alla pretesa disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demendarebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, si ribadisce come l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero, analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 307 del 2006, con la quale si è affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e che la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione. Inoltre, quanto alla pretesa disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demendarebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, si ribadisce come l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.
- In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 201
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte