Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Determinazione da parte della Giunta regionale dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Riapertura, con efficacia retroattiva, del termine perentorio per provvedere al conguaglio - Questione sollevata in sede di esame della legittimità del provvedimento di determinazione dei conguagli a saldo negativo a carico di un'azienda municipalizzata di trasporto pubblico locale - Sussistenza della rilevanza.
La questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione e riguardante le norme della Regione Campania (artt. 1, comma 3, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 e 17, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5) che prevedono la riapertura con efficacia retroattiva del termine perentorio entro cui la Giunta regionale può provvedere ai conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, è rilevante nel giudizio a quo, in cui si controverte della legittimità del provvedimento di determinazione dei conguagli a saldo negativo a carico di un'azienda municipalizzata di trasporto pubblico locale (nella specie Azienda napoletana mobilità s.p.a.).