Disabile - Coniuge convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di un diritto fondamentale della persona nonché dei principi di uguaglianza, di tutela della salute e di tutela della famiglia fondata sul matrimonio - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo straordinario ivi indicato. Invero, la norma censurata, escludendo attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito per l'assistenza il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, omette di considerare le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» - secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 - che si siano realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così comportando, da un lato, un inammissibile impedimento all'effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare e, dall'altro, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.
- Sull'estensione del diritto al congedo straordinario anche ai fratelli e sorelle conviventi con soggetto con handicap grave, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili, v., citata, sentenza n. 233/2005.
- Sulla centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza al disabile, v., citata, tra le altre, sentenza n. 350/2003.