Ordinanza 28/2023 (ECLI:IT:COST:2023:28)
Massima numero 45401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/02/2023;  Decisione del  10/02/2023
Deposito del 23/02/2023; Pubblicazione in G. U. 01/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45400  45402  45403


Titolo
Giurisdizione - Indipendenza e imparzialità del giudice - Principio di terzietà ed imparzialità del giudice - Ratio - Necessità che il giudice non subisca la prevenzione derivante dall'avere un interesse proprio nella causa ovvero dall'avere già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa. (Classif. 119004).

Testo

Il principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa: preclusione, quest'ultima, finalizzata a evitare che la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 155/1996 - mass. 22416).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  par. 1