Giurisdizione - Indipendenza e imparzialità del giudice - Principio di terzietà ed imparzialità del giudice - Ratio - Necessità che il giudice non subisca la prevenzione derivante dall'avere un interesse proprio nella causa ovvero dall'avere già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa. (Classif. 119004).
Il principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa: preclusione, quest'ultima, finalizzata a evitare che la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 155/1996 - mass. 22416).