Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Soppressione dei trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio - Obbligo per le Camere di commercio di provvedere all'esercizio delle funzioni con mezzi propri - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata modificazione di una norma di attuazione dello statuto senza l'osservanza del procedimento di approvazione delle stesse - Dedotta violazione del principio di copertura finanziaria - Censure riferite a norme di carattere generale non applicabili alla Regione Siciliana - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 43 e 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 1, comma 4, del d.lgs. 16 marzo 2001, n. 143, nella parte in cui sopprime i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli Uffici metrici provinciali (UMP) e trasferite alle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura (CCIAA) e prevede che, al finanziamento delle stesse funzioni, si provvede con i proventi della gestione di attività e della prestazione di servizi. Infatti, le norme impugnate sono sì generali, ma non si applicano alla Regione Siciliana, per la quale vige una disciplina apposita, con la conseguenza che la Regione ricorrente non ha interesse ad impugnarle.