Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Contributo di solidarietà sui trattamenti previdenziali obbligatori superiori ad un determinato importo - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza in relazione al principio della capacità contributiva - Sostanziale riproposizione di questione già decisa - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione, giacché, in presenza di una decisione della Corte (ordinanza n. 22/2003) fondata su motivi non rimuovibili dal rimettente, è precluso a quest'ultimo proporre una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado di giudizio, là dove essa, come nella fattispecie, non venga riformulata in termini nuovi, con riferimento cioè ad un quadro normativo e argomentativo sostanzialmente diverso e ciò per evitare un bis in idem che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte.
- In senso analogo, v. sentenza n. 12/1998; si vedano, inoltre, le citate ordinanze n. 371/2004 e n. 63/2003.