Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario - Questione di legittimità costituzionale - 'Ius superveniens' - Sopravvenuta previsione della ricorribilità del provvedimento di fermo davanti alle commissioni tributarie - Ininfluenza sulla rilevanza, alla stregua del principio di 'perpetuatio iurisdictionis'.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, la circostanza che, dopo la sua proposizione, l'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, abbia integrato il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di «fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (lettera e-ter), non ha influenza sulla rilevanza atteso che, a norma dell'art. 5 del c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.