Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Divieto di sospensione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie costituenti livelli essenziali di assistenza - Formulazione inequivocamente riferita a tutte le Regioni - Conseguente operatività anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome - Ininfluenza della generica clausola di applicabilità delle norme della legge finanziaria compatibilmente con quelle degli statuti speciali.
La clausola contenuta nell'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti» deve ritenersi generica rispetto a norme del medesimo testo di legge che risultano formulate in termini inequivoci come riferite a tutte le Regioni e Province a autonomia differenziata. Deve perciò essere disattesa l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato che dalla suddetta clausola desume la non applicabilità nei confronti delle Province autonome ricorrenti del divieto di sospensione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie costituenti livelli essenziali di assistenza disposizioni posto dal comma 282 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005.
- In senso analogo, v. sentenze nn. 105/2007, 134 e 88/2006.