Sanità pubblica - Competenze statutarie delle Province autonome in materia sanitaria - Riconduzione nella più estesa competenza legislativa concorrente riguardante la «tutela della salute» - Conseguente assoggettamento delle stesse Province autonome all'esercizio della competenza esclusiva spettante allo Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La competenza legislativa in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, della Costituzione) è assai più ampia rispetto a quella precedente dell'«assistenza ospedaliera», ed esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò comporta che, anche in riferimento alle attribuzioni proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 trova fondamento nella maggiore estensione della «tutela della salute» rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria. La riconduzione delle attribuzioni in materia sanitaria delle Province ricorrenti all'art. 117, terzo comma, Cost. implica l'assoggettamento delle stesse ai limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V, e, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla quale va dunque ricondotta la previsione del divieto in esame.
- In senso analogo, v., citate, sentenze n. 134/2006, 270/2005 e 282/2002.