Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Prenotazioni delle prestazioni sanitarie costituenti livelli essenziali di assistenza - Divieto di sospensione salvo motivi tecnici - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione di competenze provinciali previste dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione - Riconducibilità del censurato divieto, in base al criterio della «prevalenza», alla competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - Operatività di tale competenza esclusiva anche rispetto alle Province autonome - Diversità della fattispecie in esame rispetto ad altre già scrutinate - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di costituzionalità del comma 282, nella parte in cui prescrive il divieto della sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni aventi ad oggetto i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) sanitari, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 16, 31, 49, 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e agli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Infatti, la disposizione censurata, pur intersecando la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione alle Province autonome ricorrenti nelle materie «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», nonché in quella relativa al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, rinviene, tuttavia, il suo prevalente titolo di legittimazione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Competenza, questa, che deve ritenersi operante anche in relazione alle suddette Province autonome, in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Risultano, inoltre, inconferenti i precedenti della Corte richiamati dalle Province ricorrenti in quanto riferiti a tematiche del tutto diverse, rispetto a quella esaminata, dell'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (sent. n. 145/2005), mentre il caso in contestazione riguarda i livelli essenziali di assistenza nella sanità, ovvero dei tempi di attesa relativi all'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (sent. n. 80/2007), mentre l'ambito della disposizione in esame attiene alla continuità ed effettività della prestazione dei L.E.A.