Sentenza 162/2007 (ECLI:IT:COST:2007:162)
Massima numero 31274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 08/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31271  31272  31273  31275  31276  31277  31278  31279  31280  31281  31282  31283  31284


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Prenotazioni delle prestazioni sanitarie costituenti livelli essenziali di assistenza - Divieto di sospensione salvo motivi tecnici - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione di competenze provinciali previste dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione - Riconducibilità del censurato divieto, in base al criterio della «prevalenza», alla competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - Operatività di tale competenza esclusiva anche rispetto alle Province autonome - Diversità della fattispecie in esame rispetto ad altre già scrutinate - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di costituzionalità del comma 282, nella parte in cui prescrive il divieto della sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni aventi ad oggetto i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) sanitari, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 16, 31, 49, 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e agli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Infatti, la disposizione censurata, pur intersecando la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione alle Province autonome ricorrenti nelle materie «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», nonché in quella relativa al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, rinviene, tuttavia, il suo prevalente titolo di legittimazione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Competenza, questa, che deve ritenersi operante anche in relazione alle suddette Province autonome, in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Risultano, inoltre, inconferenti i precedenti della Corte richiamati dalle Province ricorrenti in quanto riferiti a tematiche del tutto diverse, rispetto a quella esaminata, dell'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (sent. n. 145/2005), mentre il caso in contestazione riguarda i livelli essenziali di assistenza nella sanità, ovvero dei tempi di attesa relativi all'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (sent. n. 80/2007), mentre l'ambito della disposizione in esame attiene alla continuità ed effettività della prestazione dei L.E.A.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 282

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 31

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 49

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 55  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 1