Sentenza 162/2007 (ECLI:IT:COST:2007:162)
Massima numero 31275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 08/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31271  31272  31273  31274  31276  31277  31278  31279  31280  31281  31282  31283  31284


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Prenotazioni delle prestazioni sanitarie costituenti livelli essenziali di assistenza - Disciplina dei casi di sospensione per motivi tecnici - Obbligo delle Regioni e delle Province autonome di sentire le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul territorio e presenti nell'elenco previsto dall'art. 137 del codice del consumo - Disposizione procedurale di dettaglio non giustificata dalla competenza esclusiva dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - Violazione del criterio di leale cooperazione in fattispecie connotata da concorso di competenze legislative - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 282, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle parole «sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206». Il vincolo procedurale a sentire le suddette associazioni, imposto dalla disposizione impugnata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie è consentita per la sussistenza di motivi tecnici, costituisce una disciplina marcatamente dettagliata che non può essere giustificata dalla competenza statale relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., atteso che nel caso in esame viene in rilievo un concorso di competenze legislative delle ricorrenti Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che rende necessario fare applicazione del principio di prevalenza, nonché, in particolare, in ragione dell'intreccio delle discipline, del criterio di leale cooperazione.

- Si vedano, in senso analogo, ex multis, le citate sentenze nn. 133/2006 e 231/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 282

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 31

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 49

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 55  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 1