Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Sospensione per motivi tecnici delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie - Obbligo delle Regioni e delle Province autonome di informare con cadenza semestrale il Ministero della salute - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione di competenze statutarie provinciali - Esclusione, trattandosi di meccanismo di leale collaborazione fra Stato e Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 9, n. 10, 16, 31, 49, 54, nn. 1, 2 e 3, e 55, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 e agli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 282, ultimo inciso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui stabilisce che anche le Province autonome informano «successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2002», in merito alla sospensione delle prenotazioni dovuta a motivi tecnici. Si tratta, infatti, di una previsione che introduce un apposito meccanismo di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in linea con quanto previsto dall'allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 - come modificato dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002 - recante «Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa», e che al punto 6 prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero della salute».