Sentenza 162/2007 (ECLI:IT:COST:2007:162)
Massima numero 31277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 08/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31271  31272  31273  31274  31275  31276  31278  31279  31280  31281  31282  31283  31284


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Compiti della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» - Promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio nazionale, predisposizione di linee-guida in ordine all'appropriatezza delle prestazioni e di forme di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni, promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione di competenze statutarie e provinciali - Esclusione, atteso il carattere meramente propulsivo e propositivo della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in quanto, demandando alla Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni competenze in materia di formazione e addestramento professionale per il personale medico e per gli utenti del Servizio sanitario, violerebbe l'art. 8, numero 29, dello Statuto di autonomia, e inoltre in quanto, prevedendo la predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità relativi alla appropriatezza delle prescrizioni, di forme di controllo di tale appropriatezza, nonché di promozione di analoghi meccanismi a livello regionale e aziendale, violerebbe le attribuzioni della Provincia di Bolzano in tema di assistenza sanitaria e ospedaliera. Difatti, la norma impugnata ha carattere meramente propulsivo e propositivo, tendendo unicamente a sollecitare - nell'ottica del principio di leale collaborazione - lo svolgimento delle iniziative ivi indicate, sicché essa non invade le competenze provinciali, né si sovrappone alle stesse. Esula, pertanto, dai compiti della Commissione l'adozione diretta di misure amministrative attuative, le quali restano di spettanza delle autorità che ne sono titolari. Va, altresì, rilevato, con riguardo al compito di mero studio e predisposizione di linee-guida in ordine al settore dell'appropriatezza delle prestazioni e delle relative prescrizioni, che le stesse devono essere approvate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e quindi mediante un procedimento fondato su un meccanismo di garanzia dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 283

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 31

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 49

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 55  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 1