Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Sanzioni amministrative per violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie - Fissazione dei criteri determinativi da parte della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» ed obbligo delle Regioni e delle Province autonome di conformarsi ad essi nell'applicazione delle sanzioni - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione di competenze riservate alle medesime dalla Costituzione e dagli Statuti speciali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10; 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all' art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, agli artt. 3 e 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 283 e 284, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti il sistema sanzionatorio, in forza del quale è attribuito alla «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» il compito di fissare i criteri per la determinazione e l'applicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle sanzioni stabilite per la violazione del divieto di sospendere le prenotazioni nelle liste di attesa. Premesso, infatti, che la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia la cui inosservanza determina l'atto sanzionabile, deve ritenersi immune da censure la previsione che affida alla citata "Commissione sull'appropriatezza delle prescrizioni sanitarie" il compito di elaborare i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'ipotesi di violazione del divieto di sospendere l'operatività delle liste di attesa, in quanto detta disciplina è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., il che pertanto è idoneo a radicare la potestà legislativa statale in ordine anche alle relative sanzioni amministrative.
- In tema di competenza sulla regolamentazione delle sanzioni amministrative, v. citate sentenze nn. 384/2005 e 12/2004.