Sentenza 162/2007 (ECLI:IT:COST:2007:162)
Massima numero 31278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 08/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31271  31272  31273  31274  31275  31276  31277  31279  31280  31281  31282  31283  31284


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Sanzioni amministrative per violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie - Fissazione dei criteri determinativi da parte della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» ed obbligo delle Regioni e delle Province autonome di conformarsi ad essi nell'applicazione delle sanzioni - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione di competenze riservate alle medesime dalla Costituzione e dagli Statuti speciali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento agli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10; 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all' art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, agli artt. 3 e 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 283 e 284, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti il sistema sanzionatorio, in forza del quale è attribuito alla «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» il compito di fissare i criteri per la determinazione e l'applicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle sanzioni stabilite per la violazione del divieto di sospendere le prenotazioni nelle liste di attesa. Premesso, infatti, che la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia la cui inosservanza determina l'atto sanzionabile, deve ritenersi immune da censure la previsione che affida alla citata "Commissione sull'appropriatezza delle prescrizioni sanitarie" il compito di elaborare i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'ipotesi di violazione del divieto di sospendere l'operatività delle liste di attesa, in quanto detta disciplina è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., il che pertanto è idoneo a radicare la potestà legislativa statale in ordine anche alle relative sanzioni amministrative.

- In tema di competenza sulla regolamentazione delle sanzioni amministrative, v. citate sentenze nn. 384/2005 e 12/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 283

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 284

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 267  art. 4    co. 1