Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Composizione e modalità di nomina della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata mancata previsione della previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, violazione di competenze regionali e provinciali nonché del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10; 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all' art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, agli artt. 3 e 4, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante la composizione della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» e la modalità di nomina dei suoi componenti, in quanto la disciplina in questione costituisce esercizio di una competenza statale riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. D'altronde, la previsione della partecipazione alla Commissione anche di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni può ritenersi, nella specie, adeguato strumento di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.