Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disciplina relativa ai dispositivi medici (istituzione di un repertorio nazionale generale, adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, obbligo delle aziende produttrici di versare al bilancio dello Stato un contributo rapportato alle spese di promozione) - Impugnazione da parte della Provincia autonoma di Bolzano - 'Ius superveniens' sostanzialmente modificativo della disciplina censurata, ma non satisfattivo delle doglianze della ricorrente - Impossibilità di trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta e dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Necessità di scrutinio della disciplina nel testo originario.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede una disciplina relativa ai dispositivi medici (istituzione di un repertorio nazionale generale, adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, obbligo delle aziende produttrici di versare al bilancio dello Stato un contributo rapportato alle spese di promozione), proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, il jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non è satisfattivo delle doglianze della ricorrente, sicché non sussistono i presupposti né per il trasferimento della questione sulla disposizione sopravvenuta, non risultando garantito il rispetto del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione, in quanto detto trasferimento supplirebbe impropriamente solo all'onere di impugnazione gravante sulle parti; né per dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante il carattere non satisfattivo della normativa sopravvenuta. Pertanto, lo scrutinio di costituzionalità deve essere effettuato sul testo originario dell'art. 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005.
- Sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale sulla normativa sopravvenuta, v. citate sentenze 449/2006, 424/2004, 533/2002, nonché ordinanza n. 137/2004.