Sentenza 162/2007 (ECLI:IT:COST:2007:162)
Massima numero 31281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 08/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31271  31272  31273  31274  31275  31276  31277  31278  31279  31280  31282  31283  31284


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione di un repertorio nazionale generale dei dispositivi medici con obbligo per il Servizio sanitario nazionale di acquistare, utilizzare e dispensare solo quelli iscritti nel repertorio - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione, con norme di dettaglio, della competenza statutaria provinciale in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» - Esclusione (rivestendo la disposizione censurata prevalente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica e sussistendo idonei meccanismi di leale collaborazione istituzionale) - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettere a) e b) (in combinato disposto) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale condiziona l'acquisto, l'utilizzazione o la dispensa dei dispositivi medici, nell'ambito del Servizio sanitario, all'inserimento degli stessi nel repertorio nazionale. Infatti, proprio in ragione del tenore della norma impugnata, che è stata prevista per il perseguimento delle indicate finalità di razionalizzazione degli acquisti e di contenimento della spesa sanitaria, la disposizione qui censurata investe due diversi ambiti materiali. Da un lato, essa costituisce espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica, in quanto attraverso una razionalizzazione del sistema tende ad un coordinamento della finanza pubblica; dall'altro, afferisce alla tutela della salute, materie entrambe oggetto di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Da ciò consegue che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato è legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome. Va aggiunto che non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Né è senza significato che, ai sensi delle stesse lettere a) e b), del medesimo comma 409, la classificazione dei dispositivi è approvata, e il repertorio generale è istituito, previo accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, e dunque con un meccanismo idoneo a garantire il pieno coinvolgimento, sotto l'aspetto della leale collaborazione istituzionale, delle Regioni e delle Province autonome.

- In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze nn. 417/2005 e 36/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 409

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte