Sentenza 162/2007 (ECLI:IT:COST:2007:162)
Massima numero 31282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 08/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31271  31272  31273  31274  31275  31276  31277  31278  31279  31280  31281  31283  31284


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Adempimenti a carico delle Aziende sanitarie ed obblighi informativi delle Regioni connessi all'istituzione del repertorio nazionale generale dei dispositivi medici - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione, con norme di dettaglio, della competenza statutaria provinciale in materia di ordinamento degli uffici provinciali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 8, numero 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e, in particolare, per dedotta violazione della competenza provinciale in materia di ordinamento degli uffici, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplinano gli adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e gli obblighi informativi delle Regioni connessi all'istituzione del repertorio nazionale generale dei dispositivi medici. Infatti, la normativa oggetto di impugnazione riveste in via prevalente natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che, attraverso una razionalizzazione del sistema, tende ad un contenimento della spesa sanitaria e risulta inserita in un ambito che valorizza meccanismi di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 409

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte