Sentenza 162/2007 (ECLI:IT:COST:2007:162)
Massima numero 31283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 08/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31271  31272  31273  31274  31275  31276  31277  31278  31279  31280  31281  31282  31284


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Obbligo delle aziende produttrici di dispositivi medici di dichiarare la spesa annualmente sostenuta per la promozione di tali prodotti e di versare un contributo pari al cinque per cento al bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata mancata previsione della compartecipazione provinciale al gettito del contributo - Attinenza della disposizione censurata alla fase del prelievo e non a quella della successiva utilizzazione - Insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della ricorrente ad ottenerne la caducazione - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettera d) (testo originario), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per asserito contrasto con gli artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, in quanto non prevede, in relazione ai prelievi disposti a carico delle aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici, la compartecipazione della Provincia al gettito nei limiti fissati dallo statuto stesso. La disposizione impugnata (a differenza di quanto previsto nel nuovo testo risultante dalla legge finanziaria per il 2007 ed estraneo all'ambito del presente giudizio) disciplina soltanto la fase della entrata tributaria, senza stabilire vincoli di destinazione del gettito derivante dal contributo, né incidere sulle modalità del successivo riparto, per cui la stessa disposizione non può ritenersi idonea a violare il parametro di cui all'art. 75, primo comma, lettera g), e secondo comma, dello statuto di autonomia. E risulta attinente ancora alla fase del prelievo, e non a quella della successiva utilizzazione, che - sulla base della originaria previsione - rimane sostanzialmente impregiudicata, anche la norma secondo la quale «i proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute», senza alcuna indicazione circa la loro utilizzazione. Non sussiste pertanto un interesse giuridicamente rilevante della ricorrente ad ottenere la caducazione delle impugnate disposizioni contenute nella lettera d) del comma 409, nel suo testo originario.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 409

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte