Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Pena minima di venticinque anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore gravità - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, nonché violazione dei principi di personalità della responsabilità e della finalità rieducativa della pena - 'Petitum' formulato in modo ambiguo, ancipite ed indeterminato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena minima di venticinque anni di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale per i fatti di minore entità o gravità. Infatti, il giudice a quo non formula un petitum connotato dai necessari caratteri di univocità e chiarezza, in quanto non è dato comprendere quale tipo di intervento venga concretamente richiesto alla Corte, se manipolativo, diretto a ridurre la pena edittale minima, o additivo, volto ad introdurre una circostanza attenuante speciale per i fatti di minore gravità, ovvero l'uno o l'altro intervento, in via alternativa.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni con petitum formulato in modo oscuro ed indeterminato v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 187/2004 e n. 210/2002; sulle questioni prospettate in forma ancipite v., citate, ordinanze n. 363/2005 e n. 382/2004.