Sentenza 165/2007 (ECLI:IT:COST:2007:165)
Massima numero 31288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 11/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31287  31289  31290  31291  31292  31293  31294


Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della legge finanziaria 2006 - Individuazione dei distretti produttivi - Attività amministrative devolute ai distretti produttivi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dell'art. 97 Cost. - Mancata deduzione della compressione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato in riferimento all'art. 97 Cost.. Infatti, le Regioni possono far valere il contrasto delle disposizioni che via via censurano con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa solo se il contrasto si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali mentre, nella specie, dalla ricorrente non è stata prospettata alcuna compressione delle proprie competenze.

- Sul punto v., citate, ex plurimis, sentenze n. 116/2006, n. 383 e n. 285/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 368

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte