Impresa e imprenditore - Norme della legge finanziaria 2006 - Norme concernenti i distretti produttivi - Individuazione dell'ambito materiale cui ricondurre dette disposizioni - Riferimento alla 'ratio' dell'intervento legislativo - Possibilità di ricondurre la relativa disciplina ad una pluralità di materie di competenza esclusiva statale, concorrente o residuale regionale - Impossibilità di individuazione sulla base del criterio della «prevalenza» - Legittimità dell'assunzione in sussidiarietà da parte dello Stato - Necessità di garantire il coinvolgimento delle Regioni.
Per identificare la materia nella quale si collocano i commi 366 e 368, lettera b), numeri 1 e 2, e lettera d), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina negli stessi stabilita, alla luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, così da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. L'art. 1, comma 366, disciplina i distretti produttivi, ossia libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree di riferimento e di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione; il successivo comma 368, lettera b), numeri 1 e 2, dispone che detti distretti svolgano attività direttamente riferibili alle imprese, possono inoltrare istanze per l'accesso ai contributi previsti da leggi regionali, nazionali o comunitarie, mediante un procedimento amministrativo collettivo; infine, il comma 368, lettera d), regola la costituzione e l'organizzazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. La disciplina e la ratio dell'intervento rivelano la finalità di realizzare una incisiva azione a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, nel quadro di una manovra di politica economica nazionale: tale finalità ha comportato che la disciplina de qua attiene a più materie, alcune senz'altro riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ma altre attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, sia concorrente, sia residuale, le cui interferenze reciproche non possono essere composte facendo ricorso al criterio della prevalenza, applicabile solo quando risulti evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina ad una materia piuttosto che ad un'altra.
- Sulla necessità di fare riferimento all'oggetto della disciplina alla luce dell'intervento legislativo nel suo complesso, per identificare la materia nella quale si collocano le disposizioni impugnate, v., citate, sentenze n. 450, n. 449 e n. 411/2006, n. 319, n. 285 e n. 30/2005.
- Sulle materie su cui incide la disciplina recata dalle norme impugnate v., citate, sentenze n. 162 e n. 31/2005, n. 423 e n. 1/2004.
- Sulla maggiore ampiezza delle forme di autonomia attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dagli artt. 117 e 118 Cost. rispetto alle norme statutarie v., citate, sentenze n. 328/2006 e n. 274/2003.
- Sul criterio della prevalenza, v., citate, per tutte, sentenze n. 422 e n. 181/2006, n. 135 e n. 50/2005.
- Sulla rilevanza nazionale delle scelte poste alla base dell'intervento normativo contestato v., citate, sentenze n. 242/2005 e n. 69/2004.
- Sull'avocazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina delle funzioni nelle materie interessate dalle disposizioni impugnate v., citate, tra le molte, sentenze n. 214/2006, n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004.