Impresa e imprenditore - Norme della legge finanziaria 2006 - Individuazione dei distretti produttivi - Attività amministrative devolute ai distretti produttivi - Determinazione con decreto ministeriale di natura non regolamentare delle relative modalità applicative - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Interferenza della disciplina censurata con materie di competenza regionale concorrente o residuale - Mancata previsione, nell'adozione del decreto, della previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disciplina, infatti, interferisce con materie attribuite alla competenza legislativa sia concorrente, sia residuale delle Regioni, senza che sia stata prevista alcuna forma di collaborazione con queste ultime: l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", benché giustificata, richiede che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni, nella specie non contemplato.
- Sulle forme di leale collaborazione v., citate, sentenze n. 425, n. 406, n. 214 e n. 213/2006.
- Sulla c.d. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 266 del 2005, in relazione alla posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia, v., citate, sentenze n. 134 e n. 118/2006.