Sentenza 165/2007 (ECLI:IT:COST:2007:165)
Massima numero 31294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 11/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31287  31288  31289  31290  31291  31292  31293


Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della legge finanziaria 2006 - Individuazione dei distretti produttivi - Costituzione ed organizzazione dell'«Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione» - Sottoposizione della predetta Agenzia alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia da definire con decreto non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Interferenza della disciplina censurata con materie di competenza regionale concorrente o residuale - Mancata previsione, nell'adozione del decreto, della previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 368, lettera d), numero 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disciplina, infatti, interferisce con materie attribuite alla competenza legislativa sia concorrente, sia residuale delle Regioni, senza che sia stata prevista alcuna forma di collaborazione con queste ultime: l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", benché giustificata, richiede che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni, nella specie non contemplato.

- Sulle forme di leale collaborazione v., citate, sentenze n. 425, n. 406, n. 214 e n. 213/2006.

- Sulla c.d. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 266 del 2005, in relazione alla posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia, v., citate, sentenze n. 134 e n. 118/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 368

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte