Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati - Intervento in giudizio del parlamentare imputato nel predetto procedimento - Inammissibilità.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005 delle opinioni espresse da un proprio componente, indagato in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa, non può essere ammesso ad intervenire il parlamentare imputato nel predetto procedimento, giacché, in considerazione della distinzione esistente fra il giudizio per conflitto e il giudizio penale, i diritti inerenti alla qualità di imputato, che possono sempre essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, non sono direttamente coinvolti, né sono suscettibili di essere pregiudicati nell'attuale giudizio per conflitto di attribuzione, nel quale la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alla denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati.
- In senso analogo, v., citate, sentenze n. 451/2005 e 225/2001.