Sentenza 166/2007 (ECLI:IT:COST:2007:166)
Massima numero 31297
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 11/05/2007; Pubblicazione in G. U. 16/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31295  31296


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani - Mancanza di nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Dichiarazioni non riconducibili ad atti tipici del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento penale in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perchè possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, è necessario che tali dichiarazioni siano identificabili come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, mentre, nella specie, risulta completamente carente il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e gli atti esterni. Il mero "contesto politico", infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilità della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata.

- Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 6/2006.

- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., citate, sentenze n. 59, n. 53 e n. 13/2007; n. 373, n. 329 e n. 317/2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  12/04/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte