Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Arresto obbligatorio - Lamentata irragionevolezza nonché violazione della libertà personale - Questione fondata su un quadro normativo ipotetico e quindi priva di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero accusato del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato. Infatti, la questione, costruita sulla pretesa illegittimità costituzionale della norma che fissa in quattro anni il massimo edittale della pena per il delitto in esame, è interamente fondata su un quadro normativo ipotetico, quello che sarebbe dovuto scaturire da un intervento manipolativo sul trattamento sanzionatorio, e quindi è priva di rilevanza.
- Per la stessa conclusione in ordine a fattispecie analoga v., citata, sentenza n. 22/2007.