Sentenza 169/2007 (ECLI:IT:COST:2007:169)
Massima numero 31305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 17/05/2007; Pubblicazione in G. U. 23/05/2007
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per ridurre la spesa di personale destinata alla contrattazione integrativa, per limitare l'utilizzo di personale a tempo determinato e per ridurre i costi di funzionamento degli organi istituzionali - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Eccepita inammissibilità delle questioni per mancanza di lesività delle disposizioni denunciate - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per ridurre la spesa di personale destinata alla contrattazione integrativa, per limitare l'utilizzo di personale a tempo determinato e per ridurre i costi di funzionamento degli organi istituzionali - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Eccepita inammissibilità delle questioni per mancanza di lesività delle disposizioni denunciate - Reiezione.
Testo
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato deducendo la inidoneità dei censurati commi 200, 201, 202, 204 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a ledere le competenze regionali (i primi due, in quanto attribuiscono mere facoltà alle Regioni, il terzo in quanto introduce norme «innocue», l'ultimo in quanto costituisce espressione del principio di leale collaborazione), atteso che la dedotta mancanza di lesività delle disposizioni censurate attiene esclusivamente al merito delle questioni e non alla loro ammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 200
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 201
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 202
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 204
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 53
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 18