Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di contesto mafioso (nella specie: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, anche a chi non abbia prestato attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, per una nuova valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni prospettate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare, tra l'altro, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e di vedere, così, vagliata nel merito la propria istanza.