Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, inserito nel t.u. turismo, dispone che la prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l’art. 13 della legge n. 81 del 1991, che, al comma 4, attribuisce al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, tra l’altro, l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Essa pertanto erode o, comunque sia, mette in discussione le attribuzioni del Collegio regionale dei maestri di sci, così invadendo la competenza statale nello stabilire i principi fondamentali della materia.