Sentenza 72/2025 (ECLI:IT:COST:2025:72)
Massima numero 46803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/03/2025;  Decisione del  25/03/2025
Deposito del 23/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46802  46804  46805


Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica – In genere – Tutela del legittimo affidamento – Insussistenza, a fronte del convincimento di un significato della norma interpretata diverso da quello della norma interpretativa, il cui precetto normativo si salda con la prima ab origine – Possibile sussistenza, ove l’interpretazione autentica non sia in accordo con la maggioranza della giurisprudenza, tranne per chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antigiuridica (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione della Regione siciliana che, mediante novella interpretativa, ha esplicitamente esteso il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia, stabilito da pregresse disposizioni regionali, anche ai privati, con prevalenza su strumenti urbanistici e regolamenti edilizi). (Classif. 007001).

Testo

Non radica un vero e proprio affidamento, ma si iscrive nell’ordinario relativismo delle interpretazioni possibili, l’aver confidato in un significato diverso da quello espresso dalla disposizione di interpretazione autentica, in quanto la norma interpretativa e quella interpretata si saldano e fanno corpo, esprimendo un precetto normativo unitario fin dall’origine. (Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46423; S. 104/2022 - mass. 44724).

L’intervento del legislatore può frustrare interessi meritevoli di tutela ove introduca una disposizione di interpretazione autentica non sostenuta dalla maggioranza della giurisprudenza: in questi casi, non può escludersi un affidamento meritevole, riposto nell’interpretazione precedente – e diversa da quella fissata poi dal legislatore –, che conferisce a esso una connotazione più pregnante e un livello di maggiore significatività. (Precedenti: S. 55/2024 - mass. 46058).

Sussiste una generale impossibilità di riconoscere, di per sé, un legittimo affidamento in capo a chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antigiuridica, qual è quella della realizzazione di un’opera edilizia abusiva. (Precedente: S. 181/2021).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal CGARS, sez. giurisd., in riferimento agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. addiz. CEDU, dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991, nella parte in cui ha esplicitamente esteso anche ai privati, con prevalenza sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, il divieto di costruzione entro 150 metri dalla battigia sancito dall’art. 15, primo comma, lett. a, della legge reg. siciliana n. 78 del 1976. La disposizione censurata ha interpretato autenticamente quest’ultima disposizione, la quale, sebbene priva di una chiara formulazione, può senz’altro includere, tra le sue possibili varianti di senso, la diretta e immediata operatività del divieto anzidetto anche ai privati, sin dalla sua entrata in vigore, rendendo altresì obbligatoria la sua introduzione negli strumenti urbanistici generali e così impedendo che, sulla base di una diversa interpretazione, l’inerzia delle amministrazioni comunali comportasse una tutela ridotta, irrazionalmente limitata al territorio costiero dei comuni che si fossero attivati e foriera di disparità di trattamento fra i consociati. La disposizione regionale censurata non ha nemmeno leso situazioni di affidamento legittimo a una ipotetica sanatoria, che non possono certo riguardare l’edificabilità di costruzioni realizzate in difetto di titolo abilitativo, nemmeno in base al condono disposto con l’art. 23 della legge reg. siciliana n. 37 del 1985, il quale, interpretato alla luce della legislazione regionale successiva al 1976 e della giurisprudenza amministrativa, mostra che sia stata sempre esclusa la possibilità di deroga per le ipotesi di interventi edilizi illeciti di esclusivo interesse privato, anche in comuni privi di strumenti urbanistici. La disposizione censurata non determina, poi, un irragionevole compressione del contenuto minimo essenziale del diritto di proprietà mediante un vincolo sopravvenuto di inedificabilità assoluta, non esclude da una possibile sanatoria ordinaria beni che, prima dell’interpretazione autentica, vi rientravano in applicazione del principio della c.d. “doppia conformità”, non causa una irragionevole disparità rispetto agli immobili abusivi nel restante territorio nazionale né, infine, genera una violazione della riserva di legge statale in materia penale e del divieto di retroattività: tali censure hanno come comune presupposto interpretativo la natura innovativa della disposizione censurata, che cade a fronte della sua verificata natura genuinamente interpretativa).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  30/04/1991  n. 15  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1