Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47280  47281  47282


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Perdita dei requisiti - Ritiro della tessera da parte del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, inserito nel t.u. turismo, dispone che la prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l’art. 13 della legge n. 81 del 1991, che, al comma 4, attribuisce al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, tra l’altro, l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Essa pertanto erode o, comunque sia, mette in discussione le attribuzioni del Collegio regionale dei maestri di sci, così invadendo la competenza statale nello stabilire i principi fondamentali della materia.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 124  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  08/03/1991  n. 81  art. 13    co. 4