Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci di Regioni ed enti locali - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento -, promossa in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 114, 118, 119 Cost. I requisiti, desumibili dalla giurisprudenza della Corte, affinché le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica sono, in primo luogo, che esse si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. La disposizione censurata risponde a detti requisiti, e come tale va considerata principio fondamentale, in quanto, con il citato comma 198, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale. Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale, ivi compresi, ai sensi dell'ultima parte del comma 198, quelli per il personale «a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione». Il carattere della transitorietà del contenimento complessivo, richiesto dalla citata giurisprudenza della Corte, risulta poi dal fatto che detto contenimento è destinato ad operare per un periodo determinato (triennio 2006-2008), periodo successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.
- Sui principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 88/2006, n. 449 e n. 417/2005, n. 36 e n. 4/2004.
- Sulla formulazione, da parte della legislazione statale, di norme, dichiarate illegittime, che prevedevano limiti puntuali a specifiche voci di spesa, v. citate sentenze n. 88/2006, n. 449, n. 417/2005, n. 390/2004.