Sentenza 169/2007 (ECLI:IT:COST:2007:169)
Massima numero 31308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 17/05/2007; Pubblicazione in G. U. 23/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31302  31303  31304  31305  31306  31307  31309  31310  31311  31312  31313  31314  31315  31316  31317  31318  31319  31320  31321  31322  31323


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Ritenuta lesione della potestà legislativa residuale riconosciuta alle Regioni in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale delle stesse, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Ininfluenza dei riflessi della norma sull'organizzazione amministrativa - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento -, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. per ritenuta lesione della potestà legislativa residuale riconosciuta alle Regioni in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale delle stesse, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario. La disposizione censurata pone, infatti, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui fissazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Né rileva in contrario che la disposizione denunciata possa avere influenza sull'organizzazione degli uffici regionali e degli enti da essi dipendenti, risolvendosi detta influenza in una mera circostanza di fatto, come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale.

- Sulla ininfluenza, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, di riflessi di mero fatto di una disposizione censurata, v. citate sentenze n. 95/2007, n. 417/2005, n. 353/2004, n. 36/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 198

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte