Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Piemonte e Veneto - Dedotta irrazionalità della disposizione per applicazione della stessa a tutto il personale senza differenziazioni tra i diversi rapporti di lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento -, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per dedotta irrazionalità della misura di contenimento della spesa prevista dalla disposizione denunciata, sotto il profilo che tale misura si applicherebbe in modo indifferenziato a tutto il personale, senza distinzioni tra i diversi rapporti di lavoro. Le ricorrenti muovono dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui ad esse non sarebbe consentito calibrare le misure necessarie al conseguimento di detto obiettivo adeguandole alle peculiarità dei vari tipi di rapporto di lavoro. Al contrario, proprio l'accertata natura di principio fondamentale della norma censurata consente alle Regioni di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell'amministrazione regionale.