Sentenza 169/2007 (ECLI:IT:COST:2007:169)
Massima numero 31310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 17/05/2007; Pubblicazione in G. U. 23/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31302  31303  31304  31305  31306  31307  31308  31309  31311  31312  31313  31314  31315  31316  31317  31318  31319  31320  31321  31322  31323


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta irragionevolezza nonché indebita incidenza sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 198, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - che prevede il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - sollevata, in riferimento agli artt. 114 e 118 della Costituzione, denunciando «il detrimento complessivo degli enti regionali e locali» e l'incidenza «sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali». Tali censure, genericamente argomentate, ripropongono nella sostanza le medesime ragioni di illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 198

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte