Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Modalità di applicazione della norma - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede le modalità di applicazione della disposizione la quale dispone il contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento. Difatti, la sua natura integrativa del comma 198 è del tutto evidente, perché esso si limita a determinare le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione, prevedendo che «le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».