Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nonché espressiva della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, quale convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, che prevede il monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale. La censurata disposizione si salda al comma 198, consentendo il controllo sulla sua effettiva applicazione. Infatti essa è diretta a stabilire le modalità attraverso le quali si deve procedere «alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198» medesimo. Peraltro il comma 204 è anche norma di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ed è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.