Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dall'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 205, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che «le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi», collegando l'obiettivo di cui al comma 198 (contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento) con quello più generale, anch'esso di finanza pubblica, della riduzione dei disavanzi. Infatti, la disposizione censurata costituisce essa stessa un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui formulazione è riservata alla competenza legislativa dello Stato.