Sentenza 169/2007 (ECLI:IT:COST:2007:169)
Massima numero 31315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 17/05/2007; Pubblicazione in G. U. 23/05/2007
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norme attributive di una mera facoltà ai destinatari, con conseguente inidoneità a ledere le competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norme attributive di una mera facoltà ai destinatari, con conseguente inidoneità a ledere le competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 200 e 201, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali. Infatti, le norme impugnate, al fine dell'attuazione del principio di cui al comma 198, si limitano ad attribuire una mera facoltà ai loro destinatari e, quindi, sono prive di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 200
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 201
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte