Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Introduzione di norma di dettaglio sulle modalità di utilizzo di risorse finanziarie proprie delle Regioni - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 comma 202, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». Tale disposizione non è correlata al comma 198 ed impone una puntuale modalità di utilizzo di risorse proprie delle Regioni, sicché non introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma si risolve in una specifica prescrizione di destinazione di dette risorse, la quale esula dalla competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. e lede l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost.