Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneità della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 206, in quanto qualifica come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205, le quali, secondo le Regioni ricorrenti, avrebbero invece, natura di norme di dettaglio. Difatti, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Ciò comporta, con riferimento al caso di specie, che la natura dei commi da 198 a 205 non dipende dalla qualificazione data dal comma 206, ma resta quella data dalla Corte costituzionale in sede di scrutinio delle relative questioni.
- In senso analogo sulla rilevanza dell'autoqualificazione di norma di legge quale principio fondamentale, v., ex plurimis, citate sentenze n. 447/2006 e n. 482/1995.