Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione del principio di ragionevolezza in considerazione dell'antinomica vigenza di due norme disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Applicazione solo transitoria e sussidiaria della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate in quanto la contemporanea vigenza del comma 198 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dal comma 204 della stessa legge, come applicabile anche alle le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) e del comma 148 dello stesso art. 1 della medesima legge, disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie, creerebbe un'antinomia non risolvibile in base ai comuni canoni ermeneutici e tale da comportare la violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, il comma 204 deve essere inteso, per gli enti ad autonomia speciale, nel senso che gli «adempimenti previsti dal comma 198» - espressamente richiamati dallo stesso comma 204 per circoscrivere l'oggetto del monitoraggio - sono esclusivamente quelli diretti a realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa definito con l'accordo di cui al comma 148. Ne consegue che il richiamo al comma 198, contenuto nel comma 204, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ha il significato di riferire il monitoraggio ivi previsto al rispetto delle misure concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze negli accordi stipulati ai sensi del comma 148 e non quello di rendere direttamente applicabile a tali enti il comma 198.