Sentenza 169/2007 (ECLI:IT:COST:2007:169)
Massima numero 31320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 17/05/2007; Pubblicazione in G. U. 23/05/2007
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Richiamo alla declaratoria di non fondatezza e di inammissibilità di analoghe questioni sollevate dalle Regioni a Statuto ordinario.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Richiamo alla declaratoria di non fondatezza e di inammissibilità di analoghe questioni sollevate dalle Regioni a Statuto ordinario.
Testo
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni e Province ad autonomia differenziata, per l'ipotesi dell'applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata sono in parte non fondate e in parte inammissibili, per le medesime ragioni già esposte con riferimento alle analoghe questioni sollevate dalle Regioni a statuto ordinario.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 198
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 199
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 200
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 201
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 203
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 204
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 205
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 206
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte