Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuto contrasto con disposizioni statutarie - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Applicabilità dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate nell'ipotesi dell'applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Infatti, in relazione alla ritenuta violazione dei parametri statutari (art. 10, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, comma 1, lettera f), dello statuto Regione Valle d'Aosta e relative norme di attuazione; art. 14, lettere p) e q) dello statuto della Regione Siciliana; artt. 4, comma 2, n. 1-bis, 48 e 53 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; artt. 4, 80 e 81, titolo VI dello statuto Trentino-Alto Adige; artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; artt. 10, 17 e 18 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268), va rilevato che essi non attribuiscono agli enti ad autonomia speciale ricorrenti competenze legislative che possano essere lese da princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa, come quello posto dal legislatore statale con il comma 198. Tali princípi devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica.
- In senso analogo, v., citate, sentenze n. 82/2007, n. 267/2006,n. 417/2005, n. 353, n. 345 e n. 36/2004, n. 416/1995.