Sentenza 169/2007 (ECLI:IT:COST:2007:169)
Massima numero 31323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 17/05/2007; Pubblicazione in G. U. 23/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31302  31303  31304  31305  31306  31307  31308  31309  31310  31311  31312  31313  31314  31315  31316  31317  31318  31319  31320  31321  31322


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione di finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Qualificazione di detto intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale già formulata riguardo alla disposizione richiamata - Mancanza di oggetto - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile per carenza di oggetto la questione di legittimità costituzionale sollevata per ritenuta violazione degli artt. 3, 117, comma terzo, e 119, Cost.; art. 10, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3, comma 1, lettera f), statuto Regione Valle d'Aosta, e relative norme di attuazione, nella parte in cui questo qualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica la disposizione di cui al comma 202, in considerazione dell'accertata incostituzionalità di tale norma.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 206

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 202

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte