Ordinanza 31/2023 (ECLI:IT:COST:2023:31)
Massima numero 45354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/02/2023;  Decisione del  08/02/2023
Deposito del 24/02/2023; Pubblicazione in G. U. 01/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45353


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di contesto mafioso (nella specie: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Possibilità di concedere la semilibertà c.d. surrogatoria, anche a chi non abbia prestato attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta modifica della disciplina censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza di Avellino, per la valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concessa la misura della semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, come conv., incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni prospettate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare, tra l'altro, la concessione della semilibertà e di vedere, così, vagliata nel merito la propria istanza.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte